venerdì 18 marzo 2011

Colf e badanti denuncia assunzioni solo on line

Circolare Inps in vigore dal 1 aprile 2011
 Con la circolare n. 49 del 12 marzo u.s., l'INPS ha reso noto che a partire dal 1° aprile 2011, tutte le denunce relative ad un rapporto di lavoro domestico (colf e badante) dovranno essere inoltrate esclusivamente all'Istituto di previdenza tramite internet , contact center multicanale al numero verde 803164 o intermediari dell'Inps attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
Inoltre, sempre dal 1° aprile, verranno aboliti i versamenti dei contributi tramite bollettini di c/c postale. Tale pagamento sarà possibile tramite internet, presso il circuito di “reti amiche” (tabaccherie e sportelli Unicredit, tramite contact center (carta di credito) o utilizzando i bollettini Mav.

L'INPS precisa inoltre, che i moduli cartacei Sc38 Cold Ass, e Sc39 Cold Var potranno essere presentati direttamente o inviati per posta (farà fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante o del servizio corriere utilizzato) ed essere acquisiti dalle sedi territoriali soltanto fino al 31 marzo 2011.
 
fonte:immigrazionebz.

Per il rinnovo/rilascio sufficiente solo copia pagine del passaporto riportanti dati anagrafici

Permesso di soggiorno. Per il rinnovo/rilascio sufficiente solo copia pagine del passaporto riportanti dati anagrafici 

Con le nuove disposizioni eliminate le copie delle pagine bianche del passaporto dello straniero da inserire nel kit delle Poste italiane.
Con la circolare n. 49 del 9 febbraio 2011, le Poste italiane a seguito di indicazioni da parte del Ministero dell’Interno, ha reso noto che a partire dal 15 febbraio 2011, nella fase di accettazione delle istanze di rilascio/rinnovo permessi/carte di soggiorno, non dovrà più essere presente la fotocopia di tutto il passaporto comprensivo delle pagine bianche, bensì, dovrà invece essere presente la fotocopia delle sole pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici dello straniero, quindi, non è più necessario allegare nel kit tutte le pagine bianche.

giovedì 3 marzo 2011

Espulsioni. I penalisti: “La Bossi-Fini non vale più”

L’Unione delle camere Penali: “In vigore le regole della direttiva europee”. I clandestini vanno “invitati” ad andarsene.

Roma – 3 marzo 2011 – Secondo gli avvocati penalisti le regole italiane sulle espulsioni sono diventate inapplicabili. Ormai valgono quelle europee, secondo le quali i clandestini vanno prima “invitati” ad andarsene, e solo in casi estremi possono scattare rimpatrio forzato o le manette.
Lo spiega l’Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere Penali in un documento dedicato alla direttiva europea per i rimpatri (2008/115/Ce). L’Italia avrebbe dovuto recepirla nel suo ordinamento entro lo scorso 24 dicembre, ma non lo ha fatto e quindi, secondo i penalisti, da quel giorno  la direttiva “è self executing”, cioè si applica direttamente anche qui.
Se c’è contrasto tra le regole europee e quelle italiane, si legge ancora nel documento,  le prime “si impongono nell’ordinamento interno, prevalendo sulle disposizioni di diritto nazionale che regolano la stessa materia”. Addio espulsioni all’italiana, quindi, ormai si fa come dice l’Ue, che  “bilancia e coniuga l’efficienza della procedura di rimpatrio con il rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo, primo tra tutti quello alla libertà personale”.
Il sistema italiano, invece, tra arresti o trattenimenti nei Centri di espulsione, è secondo i penalisti “diametralmente opposto”. Anzi, “l’assetto attuale delle disposizioni in materia di immigrazione risulta il frutto di una sedimentazione di interventi volti a individuare nella limitazione della libertà personale l’unica forma di trattamento dello straniero-alieno e di gestione dei flussi migratori”.
Un bocciatura piena e senza appello, soprattutto per le novità introdotte dal pacchetto sicurezza, fiore all’occhiello di Roberto Maroni.
foti:stranierinitalia.

eccovi la nota: http://media.camerepenali.it/201102/6191.pdf?ver=1

sabato 26 febbraio 2011

Sanatoria: per il Consiglio di stato la doppia espulsione non è ostativa

30.000 domande di sanatoria sono state respinte per questo tipo di problema.

ROMA, 26 FEBBRAIO 2011 - Ieri con ordinanza n. 912, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare contro un'ordinanza negativa del TAR Emilia Romagna che negava l'emersione del lavoro domestico irregolare ai sensi della Legge 102/2009 (cd. sanatoria per colf e badanti) perché il lavoratore straniero aveva una precedente condanna per clandestinità.

La questione aveva dato luogo ad un acceso contrasto giurisprudenziale.

Il ministro Maroni la settimana scorsa, rispondendo ad un'interpellanza, ha detto che almeno 30.000 domande di sanatoria sono state respinte per questo tipo di problema.

La decisione della Plenaria costringe i TAR regionali ad accogliere tutte le sospensive e a ridare speranza ai lavoratori stranieri vittime della sanatoria-truffa e alle famiglie dove essi lavorano.

Si tratta di una decisione dalla portata storica, che avrà effetti rilevanti su tutto il sistema.

giovedì 24 febbraio 2011

Flussi: via libera a sessantamila stagionali

Già firmato il decreto 2011, si attende la pubblicazione. Chi ha già lavorato in Italia non passerà per i flussi

Roma – 24 febbraio 2011

Via libera all’ingresso in Italia di sessantamila lavoratori stagionali extracomunitari,  manodopera indispensabile per agricoltura e strutture turistiche.
Il governo ha già firmato il decreto flussi 2011, ora si attende che arrivi in Gazzetta Ufficiale per dare il via alla presentazione delle domande. Rispetto all’anno scorso, quando furono 80 mila, gli ingressi autorizzati sono calati del 25%, ma secondo le associazioni dei datori di lavoro riusciranno comunque a soddisfare tutte le richieste.

Anche stavolta le domande si presenteranno via internet, ma con tutta calma, visto che c'è posto per tutti. Nel testo del decreto saranno indicati i Paesi di provenienza dei lavoratori, che l’anno scorso erano: Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina,Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Saranno inoltre finalmente sbloccati i permessi pluriennali, che permettono a chi è stato già qui per i raccolti degli anni passati di arrivare in Italia senza passare per l’imbuto dei flussi. “Sono previsti ingressi fuori quota per chi ha già  lavorato due anni in Italia. Le imprese possono fare una richiesta intraprendendo una strada di tipo amministrativo" ha confermato ieri Natale Forlani, direttore generale dell'immigrazione al ministero del Lavoro.
Secondo l’associazione degli agricoltori Coldiretti, i lavoratori immigrati sono ormai fondamentali “per le produzioni di qualità”. Qualche esempio? “Gli allevamenti dei bovini di razza piemontese, quelli delle vacche per il parmigiano reggiano,  la raccolta delle mele della Val di Non, la produzione del prosciutto di parma e della mozzarella di Bufala, la raccolta delle uve destinate al Brunello di Montalcino”.
fonte:stranieriinitalia.

martedì 22 febbraio 2011

Reddito minimo degli imprenditori agricoli per l'assunzione di un lavoratore domestico

La dimostrazione del reddito non sarà esclusivamente ricondotta al reddito agrario
Con la circolare n. 549 del 11 febbraio 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fa luce sul reddito minimo degli imprenditori agricoli per l'assunzione di lavoratori domestici extracomunitari. E' risaputo che spesso non viene raggiunta la soglia minima di reddito richiesta dall' art. 1-ter della legge 102/2009 e per questo, per la dimostrazione del reddito potrà essere non esclusivamente ricondotta al reddito agrario, ma anche ad altri indici di ricchezza.
L'imprenditore agricolo potrà dunque presentare per il raggiungimento della soglia minima anche i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume di affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.

La circolare fa anche presente che nell'ipotesi di cittadini titolari di redditi esenti (es. pensioni di guerra o borse di studio per dottorato di ricerca), la capacità economica richiesta ai fini dell'emersione potrà essere certificata dalle attestazioni rilasciate dagli enti erogatori.

Si parla anche di reddito minimo per l'assunzione di cittadini extracomunitari coinvolti nei vari decreti flussi. Infatti, questo tipo di concetto di reddito, sarà anche applicato a tutti i datori di lavoro che sceglieranno di assumere un lavoratore domestico all'interno delle quote previste dai decreti di programmazione dei flussi d'ingresso. 
fonte:immigrazionebz

mercoledì 16 febbraio 2011

“Corso di Educazione civica Italiana per Immigrati”




































Presentazione del corso


Il corso di Educazione Civica Italiana pensato ed elaborato a favore di immigrati presenti sul territorio romano. Ha lo scopo di facilitare il processo d'integrazione nella società italiana.

Il corso sarà molto sintetico e concreto. La recente normativa italiana, tutt’ora in fase di approvazione, prevede che, il migrante, alla presentazione della domanda di        rilascio del permesso di soggiorno, sottoscriva un accordo d'integrazione.
Il corso si propone di offrire strumenti alla preparazione dei requisiti necessari per il permesso di soggiorno: conoscenza della lingua e educazione civica.

L'organizzazione e la realizzazione di questo corso si  propone di andare bel oltre le leggi del giorno, e vuole    consentire alla persona straniera di acquistare competenze utili al regolare tutto l’inserimento nella società italiana.


Il Corso si svolge il sabato dalle 17.30 alle 19.00
negli ambienti della Missione stessa (Chiesa Santa Maria della Luce in Trastevere, via della Lungaretta 22-A Roma).
Costo: 20 Euro.
Contatto: P. Sérgio Durigon (tel. 3332707747) oppure Rudy Flores (327-6929030)

sabato 12 febbraio 2011

Flussi, le domande si controllano online

Roma – 11 febbraio 2011 - Chi ha partecipato ai flussi d’ingresso per assumere un lavoratore straniero o per convertire un permesso di soggiorno può seguire online la sua domanda attraverso il sito del ministero dell’Interno.
Basta collegarsi  all’indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.interno.it/, inserire l’email e la password utilizzate per la spedizione e cliccare su accedi:















Sullo schermo viene visualizzato il codice identificativo della domanda, già presente sulla ricevuta, e una descrizione sintetica della situazione in cui si trova:



















Questa procedura è valida solo per chi ha spedito al domanda dal proprio computer e quindi ha email e password personali. Chi si è  rivolto a patronati, associazioni e consulenti del lavoro, deve invece rivolgersi a quegli stessi sportelli per sapere a che punto è la sua domanda.
ATTENZIONE: non tutte le domande sono già visualizzabili. In molti casi, pur inserendo e-mail e password corrette, compare la dicitura “nessun dato trovato”. Questo si verifica soprattutto per le domande spedite il 31 gennaio scorso. Non è il caso di preoccuparsi, il sistema è in fase di aggiornamento e nei prossimi giorni dovrebbe far visualizzare la situazione di tutte le domande.


fonte:stranieriinitalia.
Stato della Pratica
Descrizione di dettaglio
Richiesta DPL
La domanda è all’esame della DPL cui compete la verifica dei requisiti contrattuali e l’assegnazione della quota riferita alla categoria richiesta in ambito provinciale.
Lo Sportello Unico è in attesa dell’esito di tale verifica.
Richiesta Questura
La domanda è all’esame della Questura che verifica nei confronti del lavoratore straniero richiesto la sussistenza o meno di motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello stato.
Lo Sportello Unico è in attesa dell’esito di tale verifica.
Stampa Richiesta CPI
Comunicazione da inviare al Centro per l’Impiego di competenza.
Attesa CPI
In attesa di eventuale comunicazione dal Centro per l'impiego
Lista lavoratori
Il Centro per l’Impiego comunica al datore di lavoro l’eventuale disponibilità di un lavoratore ad essere assunto . In mancanza di comunicazioni entro 20 giorni , lo Sportello Unico procede nell’istruttoria della domanda
Decisione datore
In attesa dell’eventuale decisione del datore di lavoro, in merito alla segnalazione del Centro per l’Impiego.
Notifica di Rigetto Questura (EX art. 10)
La Questura ha espresso parere negativo. Il datore di lavoro riceverà comunicazione ufficiale di preavviso di diniego con la possibilità di presentare integrazioni documentali
In attesa di chiusura dopo Rigetto Questura
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione è in attesa di eventuale documentazione da parte del datore di lavoro.  In mancanza, lo Sportello Unico procede con l’emanazione del provvedimento di rigetto.
Notifica di Rigetto DPL (ex art. 10)
La Direzione Provinciale del Lavoro ha espresso parere negativo. Il datore di lavoro riceverà comunicazione ufficiale di preavviso di diniego con la possibilità di presentare integrazioni documentali.
In attesa di chiusura dopo Rigetto DPL
In attesa di eventuale documentazione a favore del richiedente. In mancanza, lo Sportello Unico procede con l’emanazione del provvedimento di rigetto.
Provvedimento di Rigetto Questura
Lo Sportello Unico emette il decreto di rigetto dell’istanza a seguito del parere negativo della questura decorsi i termini previsti dall’ ex art. 10 bis legge n. 241/90)
Provvedimento di Rigetto DPL
Lo Sportello Unico emette il decreto di rigetto dell’istanza a seguito del parere negativo della DPL decorsi i termini previsti dall’ ex art. 10 bis legge n. 241/90)
Integrazione dati DPL – inoltro al richiedente
La Direzione Provinciale del Lavoro ha necessità di acquisire l’integrazione dei dati dal richiedente.
Integrazione dati DPL – caricamento della risposta.
Lo Sportello Unico verifica ed inserisce i dati integrativi richiesti che devono essere valutati dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Attesa Quote
In attesa della disponibilità di quote da parte della Direzione Provinciale del Lavoro
Richiesta Codice Fiscale Provvisorio
Assegnazione Codice Fiscale provvisorio da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Pronta per stampa Nulla Osta SUI
 
Nulla Osta rilasciato e trasmesso al MAE
Il Nulla Osta telematico è stato inviato al Ministero degli Affari Esteri e si è in attesa  del parere preventivo per la convocazione del datore di lavoro
Nulla Osta Rilasciato e Consegnabile
Lo Sportello Unico invia la lettera di convocazione al datore di lavoro per il ritiro del Nulla Osta e la firma del Contratto di soggiorno
Nulla Osta Consegnabile
Nulla Osta consegnabile al datore di lavoro
Nulla Osta inviato all’Autorità Consolare
In attesa che lo straniero chieda e ottenga il rilascio del Visto d’ingresso da parte dell’Autorità diplomatica.
Registrazione Chiusura MAE
L’autorità diplomatica ha negato il Visto. Lo Sportello Unico provvede alla archiviazione della domanda.
Dati discrepanti MAE – Inoltro al datore di lavoro
L’autorità diplomatica ha rilevato errori nei dati anagrafici e ha richiesto la correzione dei dati, previo controllo del documento.
Dati discrepanti MAE – Rettifica dati
L’autorità diplomatica rettifica i dati anagrafici discrepanti per il rilascio del visto e li invia nuovamente allo Sportello Unico per acquisire nuovamente il parere della Questura.
Richiesta Questura dopo rettifica dati MAE
In attesa dell’esito della Questura.
Ricevimento del lavoratore straniero.
Cambiare in “Visto rilasciato”.
Lo  straniero ha 1 anno di tempo dal rilascio del visto per fare ingresso in Italia e presentarsi allo Sportello Unico nei successivi 8 giorni per la firma del contratto di soggiorno e il ritiro del modulo di richiesta del permesso di soggiorno.
Conversione Codice Fiscale
Assegnazione definitiva del Codice Fiscale al momento della presentazione dello straniero allo Sportello Unico.
Richiesta Rilascio PDS
Lo Sportello Unico ha consegnato allo Straniero il modulo per la richiesta di rilascio del Permesso di Soggiorno.
Attesa occupazione
Stampa dichiarazione inerente lo stato di Attesa occupazione dello straniero.
Invio richiesta PDS a Poste
viene inoltrata a Poste la richiesta di Permesso di Soggiorno in maniera telematica, le poste provvederanno ad inviare la richiesta alla Questura

venerdì 11 febbraio 2011

Corte Costituzionale: Viola i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza l'introduzione di requisiti di nazionalità e di anzianità di residenza per l'accesso a prestazioni sociali che mirano ad affrontare situazioni di disagio e di bisogno della persona

Illegittima la legge regionale del FVG che escludeva i cittadini extracomunitari dal sistema integrato dei servizi sociali e prevedeva per quelli comunitari ed italiani la condizione di anzianità di residenza da almeno 36 mesi.
 
 
Con la sentenza n. 40/2011 dd. 7 febbraio 2011 (depositata il 9 febbraio 2011), la Corte Costituzionale  ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa regionale del Friuli-Venezia Giulia che aveva previsto l'esclusione tout court dei cittadini extracomunitari residenti  nel territorio regionale dal sistema integrato dei servizi sociali, riservandolo esclusivamente ai cittadini italiani e dell'Unione europea residenti con un'anzianità di residenza nel territorio regionale da almeno 36 mesi.
La norma, contenuta nella legge finanziaria regionale 2010 (art. 4 l.r. FVG n. 24/2009) e fortemente voluta dalla Lega Nord e poi approvata dalla maggioranza regionale di centro  - destra, della  quale fa parte anche l'UDC, aveva suscitato polemiche e contrasti, con voci di dissenso che erano state espresse anche da alcuni enti locali.
La Presidenza del  Consiglio dei Ministri aveva alla fine impugnato la normativa regionale dinanzi alla Corte Costituzionale.
A fronte del procedimento dinanzi alla Corte, il Consiglio regionale del FVG nel luglio del 2010 aveva approvato degli emendamenti alla normativa rimuovendo i discriminatori requisiti di cittadinanza e di residenza, e riportando di fatto la normativa regionale sul sistema integrato dei servizi sociali alla situazione in vigore antecedentemente alla normativa impugnata. Tuttavia, la normativa discriminatoria aveva trovato attuazione nel periodo compreso tra gennaio ed agosto 2010, comportando l'esclusione di molti cittadini stranieri, ma anche comunitari ed italiani, dall'accesso ai servizi sociali e ai benefici sociali predisposti nell'ambito del sistema assistenziale regionale.
La Corte Costituzionale ha dunque respinto l'argomentazione della Regione FVG, secondo la quale con le modifiche apportate nel luglio 2010, sarebbe venuto meno la materia del contendere. La Corte infatti, alla luce di una consolidata giurisprudenza, ha considerato che  una declaratoria di cessazione della materia del contendere non può avere luogo quando una normativa, sebbene successivamente modificata, è stata suscettibile di  trovare medio tempore effettiva applicazione.
Nel merito, la Corte costituzionale ha affermato che la normativa introdotta nell'ordinamento regionale del FVG con l'art. 4 della l.r. FVG n. 24/2010 è contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza in quanto l'esclusione dei cittadini extracomunitari fondata sull'esclusivo criterio della nazionalità, così come dei cittadini comunitari e italiani fondata sul criterio dell'anzianità di residenza,  crea delle distinzioni arbitrarie  in relazione alla natura e agli scopi dei benefici sociali previsti, volti ad affrontare situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale. Proprio dunque la natura e le funzioni dei benefici sociali interessati dalla normativa discriminatoria, fa sì che non possano essere tollerate distinzioni fondate sulla cittadinanza o su particolari tipologie di residenza, nel momento in cui l'applicazione di tali requisiti finirebbe proprio per escludere  i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio dal sistema di prestazioni e di servizi che deve invece perseguire finalità eminentemente sociali e di integrazione .
Ecco dunque che per la Corte Costituzionale, la normativa regionale del FVG contrasta con la ratio stessa della competenza regionale in materia di assistenza sociale, ponendosi in collisione con il limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza.

E' del tutto evidente che il ragionamento della Corte Costituzionale, sebbene riferito alla legge regionale del FVG n. 24/2009, è suscettibile di trovare applicazione in relazione a tutte quelle normative sul welfare che il legislatore regionale del FVG ha approvato nel corso degli ultimi tre anni e che hanno vincolato l'accesso a specifici istituti di welfare familiare e sociale a requisiti di cittadinanza o di anzianità di residenza volti ad escludere dal novero dei beneficiari il maggior numero possibile di cittadini stranieri.
L'ASGI ha più volte denunciato il carattere discriminatorio di tali normative in  contrasto con i principi costituzionali e del diritto europeo, presentando allo scopo appositi esposti alla Commissione europea chiedendo a quest'ultima di avviare la procedura di infrazione dinanzi alla Corte di Giustizia europea nei confronti della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi europei.
fonte: asgi.
11.02.2011
Risoluzione 1707(2010) approvata dall'assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa – Nota di Thomas Hammarberg – Commissario per i diritti umani - I minori stranieri non accompagnati e soggetti appartenenti a categorie vulnerabili non dovrebbero mai essere tenuti in stato di fermo.
 
I minori stranieri non accompagnati e tutti i soggetti appartenenti a categorie vulnerabili non dovrebbero mai essere tenuti in stato di fermo. Tale principio è affermato nella Risoluzione 1707(2010) approvata dall'assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ed è stato ricordato dal Commissario per i diritti umani Thomas Hammarberg nel suo ultimo “Human Rights Comment” dell’8 febbraio 2010.
 
Tale principio è affermato nella Risoluzione 1707(2010) approvata dall'assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ed è stato recentemente richiamato dal Commissario per i diritti umani Thomas Hammarberg nel suo ultimo “Human Rights Comment” dell’8 febbraio 2010.

Nella nota, Hammarberg sostiene che: “i governi dei Paesi ospitanti devono ripensare il loro approccio; l'attuale politica non è umana” ed “è in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo che afferma che la detenzione ‘deve essere utilizzata solo come misura di ultima istanza, per il più breve periodo di tempo e tenendo conto dell'interesse superiore del bambino come una considerazione preminente".

Infatti, “mentre per legge è prevista un’età minima per mettere in stato di fermo un minore di uno stato europeo, tale regola non è estesa ai minori migranti e spesso anche bambini molto piccoli vengono trattenuti in centri detentivi con le loro famiglie”.

Secondo il commissario, “mettere fine alla detenzione dei richiedenti asilo o dei figli di migranti” è “il primo ed importante passo verso la minimizzazione dell'uso della detenzione in ambito migratorio” e dovrebbero essere adottate anche per i minori non accompagnati.

martedì 8 febbraio 2011

Cittadinanza. Il Sindaco invia lettera agli stranieri nati in Italia che compiono 18 anni

Iniziativa del Comune di Reggio Emila.
Ai ragazzi stranieri nati da famiglie di migranti, che nel 2010 hanno raggiunto la maggiore età, residenti nel comune di Reggio Emilia, il sindaco, ha inviato loro, una lettera che ricorda l'opportunità di poter ottenere la cittadinanza italiana.
Il primo cittadino Graziano Delrio illustrando l'iniziativa alla stampa ha detto - "Abbiamo deciso di scrivere a questi ragazzi perché è un atto dovuto di informazione per l’accesso a un diritto esigibile: questi giovani sono cittadini di fatto, ma non lo sanno o rischiano di non saperlo".
Per la legge italiana se non fanno richiesta della cittadinanza entro il compimento dei 19 anni rischiano di perdere questo diritto e di dover affrontare un lungo calvario burocratico.
"Il nostro obiettivo è far sì che questi giovani non si sentano esclusi dalla vita della città come accade ai ragazzi delle periferie francesi, ma possano avere pari opportunità rispetto ai processi formativi, professionali, decisionali. Questi giovani sono risorse da mettere a disposizione della città" - ha proseguito il Sindaco di Reggio Emilia, che infine ha concluso:
"Una buona pratica da ripetere e diffondere in tutte le città italiane, di cui non si conoscono altri precedenti in Italia, verrà ripetuta nei prossimi mesi per tutti i ragazzi e le ragazze stranieri con le stesse caratteristiche che sono prossimi alla maggiore età".
fonte:immigrazionebz

Colf e badanti: i contributi per il 2011.

Roma – 7 febbraio 2011 - L’inps ha pubblicato i nuovi  importi dei contributi per i lavoratori domestici in vigore dal primo gennaio 2011. Ecco la tabella, dove tra parentesi è indicata la quota a carico del lavoratore:

RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF (1)
 
fino a  €  7,34
 
oltre    € 7,34
fino a  €  8,95
 
 
oltre    € 8,95
 
 
€  6,50
 
 
€  7,34
 
 
€  8,95
 
€  1,36   (0,33) 
 
 
€  1,54   (0,37) 
 
 
€  1,88   (0,45)
 
€   1,37    (0,33) 
 
 
€   1,55    (0,37) 
 
 
€   1,89    (0,45) 
Orario di lavoro
superiore a 24 ore
settimanali
 
€  4,72
 
€  0,99   (0,24) 
 
€   1,00    (0,24)



(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento)   e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

ATTENZIONE: Gli importi 2011 andranno utilizzati a partire dai contributi relativi al primo trimestre gennaio-marzo, che andranno versati tra il 1 e l'11 aprile prossimi. Solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro  il versamento va fatto entro i dieci giorni successivi alla cessazione.

fonte: stranieriinitalia.it

lunedì 7 febbraio 2011

Serata di studio sulla Costituzione Repubblicana

Serata di Studio sulla Costituzione Repubblicana.
Organizzato dalla Diocesi di Roma
Giorno: Giovedi 17 Febbraio.
Ore: 20,30.
Luogo: Teatro Argentina.
Ingresso: Pass Gratuiti.
Gl'interessati possono contattare il 327-6929030 per il Pass Gratuito
oppure madare una e-mail: governance@email.it

sabato 15 gennaio 2011

Test di lingua italiana per il Permesso di soggiorno a punti e CE.

FIRENZE - Conto alla rovescia per il test d'italiano per gli iimigrati con l'obiettivo di ottenere il permesso di soggiorno lungo, in base al decreto entrato in vigore lo scorso 9 novembre. Da lunedì gli esami partono a Firenze e ad Asti. In particolare nel capoluogo toscano si svolgeranno in due scuole. Ci sarà una prova di ascolto, che durerà circa 25 minuti, una prova di lettura e comprensione (circa 25 minuti) e una prova di produzione (circa 10 minuti). 
Il test, spiega la prefettura di Firenze, è stato messo a punto e sarà supervisionato a cura dell'Ufficio scolastico provinciale, in base alle indicazioni del ministero degli Interni. Sono state raccolte le domande, inviate on line, e verificato i requisiti di accesso degli stranieri. Sono centosettanta gli immigrati che lunedì si sottoporrano al test a tempo indeterminato. Le sedi in cui si svolgeranno le prove sono le scuole medie A.Di Cambio-Beato Angelico a Firenze, e Giovanni della Casa di Borgo San Lorenzo.
Le prove successive si terranno il 19, 25, 27, 28 e 31 gennaio a Firenze (scuola media Arnolfo di Cambio- Beato Angelico) e il 18 gennaio a Borgo San Lorenzo. I candidati dovranno avere un documento di identità in corso di validità e dovranno presentarsi alle 8,30 nella sede assegnata per la registrazione.
TRE LE PROVE DA SUPERARE - La prima prova prevede l'ascolto (per testare la comprensione orale) di una registrazione (ad esempio, un dialogo tra 2 persone). Sarà poi presentata una lista di domande al candidato e gli verrà fatta riascoltare la conversazione. A questo punto, l'immigrato dovrà dare le sue risposte con tre diverse modalità: scelta multipla, abbinamento, Vero/Falso. Per il secondo test (prova di comprensione scritta) viene consegnato un breve brano a cui seguiranno domande con risposte tramite scelta multipla, abbinamento, Vero/Falso, oppure a completamento della frase.
Nella terza prova (scrittura di un testo), verrà indicato un argomento. Il candidato dovrà scrivere un breve testo, ad esempio una cartolina da inviare ad amici che spieghi dove si trova, cosa sta facendo ecc., oppure una risposta per e-mail o la compilazione di uno o più moduli. La prova viene considerata superata se il candidato ottiene un risultato positivo almeno nell'80% del punteggio complessivo delle prove. Nel caso di esito negativo, l'immigrato potrà presentare subito una nuova richiesta.
PERPLESSITA' DALLE ACLI -  Secondo il patronato delle Acli, sarebbe stato opportuno che il test si fosse svolto dopo un percorso proposto agli stranieri di lingua e insieme di educazione civica. ''Sono 400/450 mila ogni anno - spiega il responsabile del servizio immigrazione, Pino Gulia - gli stranieri che potrebbero avere i requisiti per l'ex Carta di soggiorno. Il test potrebbe portare ad un ritardo nelle regolarizzazioni. Se infatti avevano gia' i requiti per ottenere il permesso, dovranno ora attendere di fare l'esame.
fonte:ansa.it
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2011/01/13/visualizza_new.html_1641079033.html

venerdì 14 gennaio 2011

Inps. Nuovo importo assegno sociale 2011

Inps. Nuovo importo assegno sociale 2011

Il nuovo importo per l’anno 2011 e di 5.424,9 €
L’Inps ha comunicato con una circolare che il nuovo importo per l’assegno sociale 2011 è pari a 5.424,9 €. l’anno, rispetto allo scorso anno è aumentato di 417,3 €.
L’assegno sociale di assistenza per l’anno 2011, spetta alle persone che si trovano in condizioni economiche disagiate, nella fattispecie, ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, con almeno 65 anni di età e che non arrivano ad avere un reddito totale annuo di 5.424,9 €:

Sotto certo aspetti l’assegno sociale è un importante parametro di riferimento per i tantissimi stranieri regolarmente soggiornanti in Italia:

Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo:
lo straniero dopo 5 anni di regolare soggiorno in Italia e chiede il rilascio del permesso di lunga durata deve avere il requisito minimo di almeno 5.424,9 €. l’anno;

Ricongiungimento familiare:
lo straniero presente in Italia e chiede il ricongiungimento per i propri familiari deve dimostrare di avere un reddito, pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere;

Cittadini comunitari:
per il cittadino comunitario per ottenere l’iscrizione anagrafica deve dimostrare la disponibilità economica minima di almeno 5.424,9 €. l’anno;

Decreto Flussi 2011:
l’assegno sociale è il parametro per rilevare le condizioni economiche minime che si devono garantire al lavoratore straniero in previsione dell’assunzione attraverso la domanda di nulla osta del decreto flussi.
fonte:immigrazione.biz

giovedì 13 gennaio 2011

Speciale Decreto Flussi 20100.

Con circolare esplicativa dal Mistero dell’Interno

0549_Circ._prot._18_del_03.01.2011

Speciale decreto flussi 2010/2011

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2010 relativo alla "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2010", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31-12-2010 , ed entrerà in vigore il 31 gennaio 2011.

Il primo clic day è fissato per il 31 gennaio 2011 alle ore 08.00

Di seguito i 98.080 posti disponibili di autorizzazione al lavoro non stagionale di cittadini extracomunitari così suddivisi:

Primo clic day è fissato per il 31 gennaio 2011 alle ore 08.00

Le 52.080 quote destinate ai Paesi con cui l’Italia ha sottoscritto o è in fase di sottoscrizione di accordi sono così ripartite:

1) 4500 per cittadini albanesi;

2) 1000 per cittadini algerini;
3) 2400 per cittadini del Bangladesh;
4) 8000 per cittadini egiziani;
5) 4000 per cittadini filippini;
6) 2000 per cittadini ghanesi;
7) 4500 per cittadini marocchini;
8) 5200 per cittadini moldavi;
9) 1500 per cittadini nigeriani;
10) 1000 per cittadini pakistani;
11) 2000 per cittadini senegalesi;
12) 80 per cittadini somali;
13) 3500 per cittadini dello Sri Lanka;
14) 4000 per cittadini tunisini;
15) 1800 per cittadini indiani;
16) 1800 per cittadini peruviani;
17) 1800 per cittadini ucraini;
18) 1000 per cittadini del Niger;
19) 1000 per cittadini del Gambia;
20) 1000 per cittadini di altri Paesi non UE che concludano accordi con l’Italia finalizzati alla regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione.

Il secondo clic day è fissato per il 2 febbraio 2011 alle ore 08.00:

- 30.000 ingressi solo per lavoro domestico per cittadini non appartenenti a Paesi riservatari di quote sopra indicati:

Il terzo clic day è fissato per il 3 febbraio 2011 alle ore 08.00:

- 4.000 ingressi per lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione nei Paesi di origine

- 500 ingressi per discendenti di cittadini italiani in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile inseriti negli elenchi dei consolati.

- 11.500 conversioni di permessi:
- nr. 3000 permessi per studio in permessi per lavoro subordinato;
- nr. 3000 permessi per tirocinio e/o formazione in permessi per lavoro subordinato
- nr. 4000 permessi per lavoro stagionale in permessi per lavoro subordinato
- nr. 1000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri paesi Ue in permessi per lavoro subordinato
- nr. 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri paesi Ue in permessi per lavoro autonomo.