sabato 12 febbraio 2011

Flussi, le domande si controllano online

Roma – 11 febbraio 2011 - Chi ha partecipato ai flussi d’ingresso per assumere un lavoratore straniero o per convertire un permesso di soggiorno può seguire online la sua domanda attraverso il sito del ministero dell’Interno.
Basta collegarsi  all’indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.interno.it/, inserire l’email e la password utilizzate per la spedizione e cliccare su accedi:















Sullo schermo viene visualizzato il codice identificativo della domanda, già presente sulla ricevuta, e una descrizione sintetica della situazione in cui si trova:



















Questa procedura è valida solo per chi ha spedito al domanda dal proprio computer e quindi ha email e password personali. Chi si è  rivolto a patronati, associazioni e consulenti del lavoro, deve invece rivolgersi a quegli stessi sportelli per sapere a che punto è la sua domanda.
ATTENZIONE: non tutte le domande sono già visualizzabili. In molti casi, pur inserendo e-mail e password corrette, compare la dicitura “nessun dato trovato”. Questo si verifica soprattutto per le domande spedite il 31 gennaio scorso. Non è il caso di preoccuparsi, il sistema è in fase di aggiornamento e nei prossimi giorni dovrebbe far visualizzare la situazione di tutte le domande.


fonte:stranieriinitalia.
Stato della Pratica
Descrizione di dettaglio
Richiesta DPL
La domanda è all’esame della DPL cui compete la verifica dei requisiti contrattuali e l’assegnazione della quota riferita alla categoria richiesta in ambito provinciale.
Lo Sportello Unico è in attesa dell’esito di tale verifica.
Richiesta Questura
La domanda è all’esame della Questura che verifica nei confronti del lavoratore straniero richiesto la sussistenza o meno di motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello stato.
Lo Sportello Unico è in attesa dell’esito di tale verifica.
Stampa Richiesta CPI
Comunicazione da inviare al Centro per l’Impiego di competenza.
Attesa CPI
In attesa di eventuale comunicazione dal Centro per l'impiego
Lista lavoratori
Il Centro per l’Impiego comunica al datore di lavoro l’eventuale disponibilità di un lavoratore ad essere assunto . In mancanza di comunicazioni entro 20 giorni , lo Sportello Unico procede nell’istruttoria della domanda
Decisione datore
In attesa dell’eventuale decisione del datore di lavoro, in merito alla segnalazione del Centro per l’Impiego.
Notifica di Rigetto Questura (EX art. 10)
La Questura ha espresso parere negativo. Il datore di lavoro riceverà comunicazione ufficiale di preavviso di diniego con la possibilità di presentare integrazioni documentali
In attesa di chiusura dopo Rigetto Questura
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione è in attesa di eventuale documentazione da parte del datore di lavoro.  In mancanza, lo Sportello Unico procede con l’emanazione del provvedimento di rigetto.
Notifica di Rigetto DPL (ex art. 10)
La Direzione Provinciale del Lavoro ha espresso parere negativo. Il datore di lavoro riceverà comunicazione ufficiale di preavviso di diniego con la possibilità di presentare integrazioni documentali.
In attesa di chiusura dopo Rigetto DPL
In attesa di eventuale documentazione a favore del richiedente. In mancanza, lo Sportello Unico procede con l’emanazione del provvedimento di rigetto.
Provvedimento di Rigetto Questura
Lo Sportello Unico emette il decreto di rigetto dell’istanza a seguito del parere negativo della questura decorsi i termini previsti dall’ ex art. 10 bis legge n. 241/90)
Provvedimento di Rigetto DPL
Lo Sportello Unico emette il decreto di rigetto dell’istanza a seguito del parere negativo della DPL decorsi i termini previsti dall’ ex art. 10 bis legge n. 241/90)
Integrazione dati DPL – inoltro al richiedente
La Direzione Provinciale del Lavoro ha necessità di acquisire l’integrazione dei dati dal richiedente.
Integrazione dati DPL – caricamento della risposta.
Lo Sportello Unico verifica ed inserisce i dati integrativi richiesti che devono essere valutati dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Attesa Quote
In attesa della disponibilità di quote da parte della Direzione Provinciale del Lavoro
Richiesta Codice Fiscale Provvisorio
Assegnazione Codice Fiscale provvisorio da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Pronta per stampa Nulla Osta SUI
 
Nulla Osta rilasciato e trasmesso al MAE
Il Nulla Osta telematico è stato inviato al Ministero degli Affari Esteri e si è in attesa  del parere preventivo per la convocazione del datore di lavoro
Nulla Osta Rilasciato e Consegnabile
Lo Sportello Unico invia la lettera di convocazione al datore di lavoro per il ritiro del Nulla Osta e la firma del Contratto di soggiorno
Nulla Osta Consegnabile
Nulla Osta consegnabile al datore di lavoro
Nulla Osta inviato all’Autorità Consolare
In attesa che lo straniero chieda e ottenga il rilascio del Visto d’ingresso da parte dell’Autorità diplomatica.
Registrazione Chiusura MAE
L’autorità diplomatica ha negato il Visto. Lo Sportello Unico provvede alla archiviazione della domanda.
Dati discrepanti MAE – Inoltro al datore di lavoro
L’autorità diplomatica ha rilevato errori nei dati anagrafici e ha richiesto la correzione dei dati, previo controllo del documento.
Dati discrepanti MAE – Rettifica dati
L’autorità diplomatica rettifica i dati anagrafici discrepanti per il rilascio del visto e li invia nuovamente allo Sportello Unico per acquisire nuovamente il parere della Questura.
Richiesta Questura dopo rettifica dati MAE
In attesa dell’esito della Questura.
Ricevimento del lavoratore straniero.
Cambiare in “Visto rilasciato”.
Lo  straniero ha 1 anno di tempo dal rilascio del visto per fare ingresso in Italia e presentarsi allo Sportello Unico nei successivi 8 giorni per la firma del contratto di soggiorno e il ritiro del modulo di richiesta del permesso di soggiorno.
Conversione Codice Fiscale
Assegnazione definitiva del Codice Fiscale al momento della presentazione dello straniero allo Sportello Unico.
Richiesta Rilascio PDS
Lo Sportello Unico ha consegnato allo Straniero il modulo per la richiesta di rilascio del Permesso di Soggiorno.
Attesa occupazione
Stampa dichiarazione inerente lo stato di Attesa occupazione dello straniero.
Invio richiesta PDS a Poste
viene inoltrata a Poste la richiesta di Permesso di Soggiorno in maniera telematica, le poste provvederanno ad inviare la richiesta alla Questura

venerdì 11 febbraio 2011

Corte Costituzionale: Viola i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza l'introduzione di requisiti di nazionalità e di anzianità di residenza per l'accesso a prestazioni sociali che mirano ad affrontare situazioni di disagio e di bisogno della persona

Illegittima la legge regionale del FVG che escludeva i cittadini extracomunitari dal sistema integrato dei servizi sociali e prevedeva per quelli comunitari ed italiani la condizione di anzianità di residenza da almeno 36 mesi.
 
 
Con la sentenza n. 40/2011 dd. 7 febbraio 2011 (depositata il 9 febbraio 2011), la Corte Costituzionale  ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa regionale del Friuli-Venezia Giulia che aveva previsto l'esclusione tout court dei cittadini extracomunitari residenti  nel territorio regionale dal sistema integrato dei servizi sociali, riservandolo esclusivamente ai cittadini italiani e dell'Unione europea residenti con un'anzianità di residenza nel territorio regionale da almeno 36 mesi.
La norma, contenuta nella legge finanziaria regionale 2010 (art. 4 l.r. FVG n. 24/2009) e fortemente voluta dalla Lega Nord e poi approvata dalla maggioranza regionale di centro  - destra, della  quale fa parte anche l'UDC, aveva suscitato polemiche e contrasti, con voci di dissenso che erano state espresse anche da alcuni enti locali.
La Presidenza del  Consiglio dei Ministri aveva alla fine impugnato la normativa regionale dinanzi alla Corte Costituzionale.
A fronte del procedimento dinanzi alla Corte, il Consiglio regionale del FVG nel luglio del 2010 aveva approvato degli emendamenti alla normativa rimuovendo i discriminatori requisiti di cittadinanza e di residenza, e riportando di fatto la normativa regionale sul sistema integrato dei servizi sociali alla situazione in vigore antecedentemente alla normativa impugnata. Tuttavia, la normativa discriminatoria aveva trovato attuazione nel periodo compreso tra gennaio ed agosto 2010, comportando l'esclusione di molti cittadini stranieri, ma anche comunitari ed italiani, dall'accesso ai servizi sociali e ai benefici sociali predisposti nell'ambito del sistema assistenziale regionale.
La Corte Costituzionale ha dunque respinto l'argomentazione della Regione FVG, secondo la quale con le modifiche apportate nel luglio 2010, sarebbe venuto meno la materia del contendere. La Corte infatti, alla luce di una consolidata giurisprudenza, ha considerato che  una declaratoria di cessazione della materia del contendere non può avere luogo quando una normativa, sebbene successivamente modificata, è stata suscettibile di  trovare medio tempore effettiva applicazione.
Nel merito, la Corte costituzionale ha affermato che la normativa introdotta nell'ordinamento regionale del FVG con l'art. 4 della l.r. FVG n. 24/2010 è contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza in quanto l'esclusione dei cittadini extracomunitari fondata sull'esclusivo criterio della nazionalità, così come dei cittadini comunitari e italiani fondata sul criterio dell'anzianità di residenza,  crea delle distinzioni arbitrarie  in relazione alla natura e agli scopi dei benefici sociali previsti, volti ad affrontare situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale. Proprio dunque la natura e le funzioni dei benefici sociali interessati dalla normativa discriminatoria, fa sì che non possano essere tollerate distinzioni fondate sulla cittadinanza o su particolari tipologie di residenza, nel momento in cui l'applicazione di tali requisiti finirebbe proprio per escludere  i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio dal sistema di prestazioni e di servizi che deve invece perseguire finalità eminentemente sociali e di integrazione .
Ecco dunque che per la Corte Costituzionale, la normativa regionale del FVG contrasta con la ratio stessa della competenza regionale in materia di assistenza sociale, ponendosi in collisione con il limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza.

E' del tutto evidente che il ragionamento della Corte Costituzionale, sebbene riferito alla legge regionale del FVG n. 24/2009, è suscettibile di trovare applicazione in relazione a tutte quelle normative sul welfare che il legislatore regionale del FVG ha approvato nel corso degli ultimi tre anni e che hanno vincolato l'accesso a specifici istituti di welfare familiare e sociale a requisiti di cittadinanza o di anzianità di residenza volti ad escludere dal novero dei beneficiari il maggior numero possibile di cittadini stranieri.
L'ASGI ha più volte denunciato il carattere discriminatorio di tali normative in  contrasto con i principi costituzionali e del diritto europeo, presentando allo scopo appositi esposti alla Commissione europea chiedendo a quest'ultima di avviare la procedura di infrazione dinanzi alla Corte di Giustizia europea nei confronti della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi europei.
fonte: asgi.
11.02.2011
Risoluzione 1707(2010) approvata dall'assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa – Nota di Thomas Hammarberg – Commissario per i diritti umani - I minori stranieri non accompagnati e soggetti appartenenti a categorie vulnerabili non dovrebbero mai essere tenuti in stato di fermo.
 
I minori stranieri non accompagnati e tutti i soggetti appartenenti a categorie vulnerabili non dovrebbero mai essere tenuti in stato di fermo. Tale principio è affermato nella Risoluzione 1707(2010) approvata dall'assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ed è stato ricordato dal Commissario per i diritti umani Thomas Hammarberg nel suo ultimo “Human Rights Comment” dell’8 febbraio 2010.
 
Tale principio è affermato nella Risoluzione 1707(2010) approvata dall'assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ed è stato recentemente richiamato dal Commissario per i diritti umani Thomas Hammarberg nel suo ultimo “Human Rights Comment” dell’8 febbraio 2010.

Nella nota, Hammarberg sostiene che: “i governi dei Paesi ospitanti devono ripensare il loro approccio; l'attuale politica non è umana” ed “è in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo che afferma che la detenzione ‘deve essere utilizzata solo come misura di ultima istanza, per il più breve periodo di tempo e tenendo conto dell'interesse superiore del bambino come una considerazione preminente".

Infatti, “mentre per legge è prevista un’età minima per mettere in stato di fermo un minore di uno stato europeo, tale regola non è estesa ai minori migranti e spesso anche bambini molto piccoli vengono trattenuti in centri detentivi con le loro famiglie”.

Secondo il commissario, “mettere fine alla detenzione dei richiedenti asilo o dei figli di migranti” è “il primo ed importante passo verso la minimizzazione dell'uso della detenzione in ambito migratorio” e dovrebbero essere adottate anche per i minori non accompagnati.

martedì 8 febbraio 2011

Cittadinanza. Il Sindaco invia lettera agli stranieri nati in Italia che compiono 18 anni

Iniziativa del Comune di Reggio Emila.
Ai ragazzi stranieri nati da famiglie di migranti, che nel 2010 hanno raggiunto la maggiore età, residenti nel comune di Reggio Emilia, il sindaco, ha inviato loro, una lettera che ricorda l'opportunità di poter ottenere la cittadinanza italiana.
Il primo cittadino Graziano Delrio illustrando l'iniziativa alla stampa ha detto - "Abbiamo deciso di scrivere a questi ragazzi perché è un atto dovuto di informazione per l’accesso a un diritto esigibile: questi giovani sono cittadini di fatto, ma non lo sanno o rischiano di non saperlo".
Per la legge italiana se non fanno richiesta della cittadinanza entro il compimento dei 19 anni rischiano di perdere questo diritto e di dover affrontare un lungo calvario burocratico.
"Il nostro obiettivo è far sì che questi giovani non si sentano esclusi dalla vita della città come accade ai ragazzi delle periferie francesi, ma possano avere pari opportunità rispetto ai processi formativi, professionali, decisionali. Questi giovani sono risorse da mettere a disposizione della città" - ha proseguito il Sindaco di Reggio Emilia, che infine ha concluso:
"Una buona pratica da ripetere e diffondere in tutte le città italiane, di cui non si conoscono altri precedenti in Italia, verrà ripetuta nei prossimi mesi per tutti i ragazzi e le ragazze stranieri con le stesse caratteristiche che sono prossimi alla maggiore età".
fonte:immigrazionebz

Colf e badanti: i contributi per il 2011.

Roma – 7 febbraio 2011 - L’inps ha pubblicato i nuovi  importi dei contributi per i lavoratori domestici in vigore dal primo gennaio 2011. Ecco la tabella, dove tra parentesi è indicata la quota a carico del lavoratore:

RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF (1)
 
fino a  €  7,34
 
oltre    € 7,34
fino a  €  8,95
 
 
oltre    € 8,95
 
 
€  6,50
 
 
€  7,34
 
 
€  8,95
 
€  1,36   (0,33) 
 
 
€  1,54   (0,37) 
 
 
€  1,88   (0,45)
 
€   1,37    (0,33) 
 
 
€   1,55    (0,37) 
 
 
€   1,89    (0,45) 
Orario di lavoro
superiore a 24 ore
settimanali
 
€  4,72
 
€  0,99   (0,24) 
 
€   1,00    (0,24)



(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento)   e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

ATTENZIONE: Gli importi 2011 andranno utilizzati a partire dai contributi relativi al primo trimestre gennaio-marzo, che andranno versati tra il 1 e l'11 aprile prossimi. Solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro  il versamento va fatto entro i dieci giorni successivi alla cessazione.

fonte: stranieriinitalia.it

lunedì 7 febbraio 2011

Serata di studio sulla Costituzione Repubblicana

Serata di Studio sulla Costituzione Repubblicana.
Organizzato dalla Diocesi di Roma
Giorno: Giovedi 17 Febbraio.
Ore: 20,30.
Luogo: Teatro Argentina.
Ingresso: Pass Gratuiti.
Gl'interessati possono contattare il 327-6929030 per il Pass Gratuito
oppure madare una e-mail: governance@email.it